Art. 3

In vigore dal 18 gen 1956
All'onere derivante dall'esecuzione del presente decreto si farà fronte con le disponibilità di bilancio relative agli oneri dipendenti dall'esecuzione delle clausole economiche del Trattato di pace e di Accordi internazionali connessi col Trattato medesimo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-08-20;1374#art-3

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