Art. 2

In vigore dal 18 gen 1956
Ai fini dell'esecuzione del presente decreto ed in relazione alla conseguente necessità di regolarizzare le utenze idriche della Società Idroelettrica Piemonte (S.I.P.) nella Valle del Cenischia, è autorizzata la proroga fino al 3 marzo 2006 delle concessioni di derivazioni di acqua assentite alla Società medesima per gli impianti idroelettrici dalla stessa costruiti nel bacino imbrifero del Cenischia e affluenti, col regio decreto 7 agosto 1921, n. 7451, col decreto Ministeriale 7 marzo 1922, n. 1937, col regio decreto 24 agosto 1928, n. 6066, con i decreti Ministeriali 14 giugno 1930, n. 5152 e 4 luglio 1934, n. 7905 e di quella oggetto della domanda di concessione 11 ottobre 1933 della ripetuta Società Idroelettrica Piemonte sempre che questa ultima sia assentita alla Società medesima. La proroga delle concessioni suddette sarà disposta con i decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze.
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