Art. 1

In vigore dal 18 gen 1956
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto l' del decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1430, che dà esecuzione al Trattato di pace tra le Potenze Alleate ed Associate e l'Italia, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il tesoro e per i lavori pubblici; Decreta: . Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo provvisorio concluso in Roma il 12 gennaio 1955 fra l'Italia e la Francia concernente il funzionamento della Centrale di Gran Scala, con annessi scambi di Note.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-08-20;1374#art-1

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