Regolamento per l'esecuzione della L. 27 dicembre 1953, n. 967›Capo III
Art. 14
In vigore dal 1 giu 1968
Al compimento dell'età di pensionamento per vecchiaia il dirigente che abbia cessato di fruire della pensione di invalidità, ha diritto alla pensione di vecchiaia, ferme restando le condizioni di cui all', in proporzione dell'anzianità contributiva maturata sia precedentemente che posteriormente al periodo di invalidità.
Il computo della prestazione prevista dal comma precedente è effettuato in base alla retribuzione annua media di cui all', lettera c), cumulandosi il periodo di lavoro anteriore al verificarsi dell'invalidità con quello successivo, salvi gli adeguamenti di cui all'.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-08-17;914#art-rpl-14