Regolamento per l'esecuzione della L. 27 dicembre 1953, n. 967›Capo III
Art. 13
In vigore dal 8 nov 1955
L'acertamento del grado di invalidita è effettuato dall'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali.
Revisioni delle condizioni fisiche del pensionato per invalidità possono essere disposte dall'Istituto d'ufficio, allo scadere del terzo, sesto e decimo anno dalla data della prima liquidazione, o, in qualunque momento, su richiesta del pensionato.
Ogni contestazione relativa all'accertamento del grado di invalidità è demandata in sede amministrativa all'esame di un Collegio di tre medici, due dei quali designati dalle parti ed il terzo nominato dai primi due o, in difetto, dal medico provinciale della provincia ove l'iscritto ha la sua residenza.
L'accertamento del Collegio medico è definitivo.
Qualora, a richiesta del dirigente, si proceda alla costituzione del Collegio medico o ad accertamenti di revisione che non diano luogo al riconoscimento dell'invalidità o di un diverso grado di invalidità utile ai fini della revisione, le relative spese sono a carico del richiedente.
La pensione di invalidità decorre dal primo del mese successivo a quello in cui è stata presentata la domanda per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno. Analogamente la revisione delle prestazioni in corso di godimento decorre dal 1° del mese successivo a quello in cui è stata presentata la domanda, o, in mancanza, dal 1° del mese successivo a quello in cui ha avuto luogo l'accertamento sanitario che l'ha determinata.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-08-17;914#art-rpl-13