Regolamento per l'esecuzione della L. 27 dicembre 1953, n. 967Capo III

Art. 12

In vigore dal 10 lug 1997
L'importo annuo della pensione di invalidità, erogabile in 13 mensilità posticipate, in entrambi i casi previsti dall'articolo precedente, è pari a tanti 30/simi dell'80% della retribuzione annua media di cui all', lettera c), per quanti sono gli anni di contribuzione. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 24 APRILE 1997,N. 181. In ogni caso, è garantito un minimo di 10/30simi della percentuale predetta, se l'invalidità è di grado compreso fra il 50 e l'80%, e di 15/30simi se di grado superiore all'80%.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 30 giugno 1959, n. 686 ha disposto (con l'art. 1) che "L'aliquota della retribuzione annua media dell'intero periodo contributivo sulla quale si effettua il computo dell'ammontare annuo delle pensioni di vecchiaia, di invalidita' e per i superstiti, ai sensi degli articoli 10, 12 delle norme per l'attuazione della legge 27 dicembre 1953, n. 967, per la previdenza dei dirigenti di aziende industriali, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914, e' elevata dal 68% all'80%."; (con l'art. 2) che "L'aumento ha decorrenza dal 1 luglio 1958 e si applica anche alle pensioni in corso di godimento a tale data."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-08-17;914#art-rpl-12

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo