Art. 5

In vigore dal 8 apr 1955
Alla restituzione dell'imposta sull'entrata provvedono le competenti Intendenze di finanza. Disposta la restituzione, sui documenti che sono serviti di base per la restituzione medesima e che devono restare uniti all'ordinativo di pagamento, debbono essere riportati gli estremi dell'ordinativo stesso con la contemporanea apposizione dei timbri di ufficio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-02-27;192#art-5

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