Art. 4
In vigore dal 8 apr 1955
Il Ministero delle finanze, per l'applicazione della sanzione prevista dall' della legge 31 luglio 1954, n. 570, trasmette alla fine di ciascun trimestre alle competenti intendenze di finanza l'elenco delle ditte escluse dalla restituzione con la indicazione per ciascuna di esse del periodo di durata del provvedimento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-02-27;192#art-4