Art. 3

In vigore dal 8 apr 1955
Ai fini della restituzione dell'imposta sull'entrata si ha riguardo alla natura della, merce esportata in relazione alla classificazione ad essa data nella tabella A annessa al decreto Presidenziale 14 agosto 1954, n. 676 ed in quella annessa al decreto interministeriale 18 agosto 1954, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 1954, n. 198. L'ammontare dell'imposta da restituire è calcolato sulla base dell'aliquota prevista nelle suddette tabelle per ciascun prodotto, sui prezzo globale addebitato in fattura all'acquirente estero comprensivo del valore dei recipienti ed imballaggi, al netto delle spese accessorie di trasporto, di assicurazioni e simili.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-02-27;192#art-3

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