Art. 2
In vigore dal 22 feb 1972
La restituzione dell'imposta sull'entrata, prevista dalla legge 31 luglio 1954, n. 570, viene effettuata mensilmente con riferimento al mese solare in cui hanno avuto luogo le esportazioni.
La domanda di restituzione è presentata, entro novanta giorni dalla scadenza di ciascun mese alla dogana per il tramite della quale sono state effettuate le operazioni di esportazione ed è diretta alla competente Intendenza di finanza.
Per le merci soggette ad analisi o che formano oggetto di controversia circa la qualificazione merceologica e la relativa classificazione, il termine suddetto decorre dalla data del ricevimento della comunicazione del risultato dell'analisi o dell'esito della controversia.
Devono essere presentate separate istanze per le varie dogane attraverso le quali sono state effettuate le operazioni di esportazione.
Ciascuna istanza deve essere corredata:
a) di uno stato riassuntivo, in duplice esemplare delle esportazioni effettuate nei mese cui ciascuna istanza si riferisce, con la indicazione degli estremi delle singole bollette doganali di esportazione, dei quantitativi delle merci esportate per ogni qualità e specie e dell'imposta sull'entrata di cui si chiede la restituzione;
b) delle originali bollette doganali di esportazione e dei dupli delle relative fatture emesse nel mese nei confronti degli acquirenti esteri, munite dell'attestazione di cui al secondo comma del precedente articolo.
Quando a norma del regolamento per l'esecuzione della legge doganale approvato con regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65, e successive modificazioni, la bolletta di esportazione non è soggetta a preventiva omologazione, la domanda di restituzione è presentata direttamente all'intendenza di finanza la quale provvede alla liquidazione e, contemporaneamente, trasmette copia della bolletta all'ufficio che è in possesso della matrice, per gli adempimenti di competenza.
Nell'ipotesi prevista dal precedente comma, la domanda di restituzione può raggruppare tutte le esportazioni effettuate, nel mese cui si riferisce, anche presso dogane diverse.
Per le merci esportate dal 20 agosto 1954 fino a tutto il mese anteriore alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, il termine di novanta giorni di cui al precedente comma decorre da quest'ultima data.
Per i prodotti di cui alla tabella A approvata con il decreto Presidenziale 14 agosto 1954, n. 676 e non compresi nei decreti Ministeriali emanati a norma dell'art. 21 della legge 19 giugno 1940, n. 762, esportati dal 20 agosto 1954 fino a tutto il mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto; la prova della effettuata esportazione può essere fornita, anziché con la bolletta doganale di uscita con restituzione di diritti, anche con la bolletta di esportazione semplice.
Note all'articolo
- Il D.P.R 24 maggio 1967, n.744 ha dipsoto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "La domanda per la restituzione dell'imposta generale sull'entrata di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 570, e successive modificazioni e integrazioni, deve essere presentata, sotto pena di decadenza, entro due anni dalla scadenza del mese in cui hanno avuto luogo le esportazioni. In tali sensi e' modificato il termine previsto dall'articolo 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1955, n. 192."
- Il D.P.R. 26 novembre 1971, n.1280 ha disposto (con l'art. 1) che l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1955, n. 192, quale risulta modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1964, n. 339, e dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 744, e' sostituito dagli articoli 1, 2 e 3 del D.P.R. 26 novembre 1971, n.1280 stesso.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-02-27;192#art-2