Art. 2
In vigore dal 5 feb 1955
La misura delle indennità stabilite dall'art. 12 del regolamento, modificato ai termini del precedente , ha effetto per i casi di cessazione dal servizio o di decesso verificatisi a decorrere dalla data della entrata in vigore del presente decreto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-12-04;1263#art-2