Art. 1
In vigore dal 5 feb 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 12 luglio 1912, n. 812, istitutiva del Fondo di previdenza a favore del personale delle dogane;
Visto il regolamento per l'amministrazione e la erogazione del detto Fondo, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1951, n. 224;
Ritenuta la necessità di apportare alcune modifiche alle disposizioni contenute nel predetto regolamento;
Sentito il Consiglio di amministrazione del fondo;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
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I seguenti articoli del regolamento per l'amministrazione e la erogazione del Fondo di previdenza a favore del personale delle dogane, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1951, n. 224, sono modificati come appresso:
"Art. 4. - Per provvedere alle finalità indicate nel regolamento le entrate annuali del Fondo sono ripartite come segue:
a) il 70% è destinato alla liquidazione delle indennità di cui alla lettera a) dell'articolo precedente;
b) il 20% è destinato alla erogazione delle sovvenzioni di cui alla lettera b) dell'articolo precedente;
c) il 5% è destinato a sostenere le spese inerenti all'amministrazione del Fondo, al funzionamento della segreteria, al servizio di riscossione e di pagamento delle entrate e delle uscite e a sostenere tutte le eventuali spese straordinarie od occasionali;
d) il 5% è destinato a costituire una maggiore riserva atta a garantire la liquidazione delle indennità nella misura prevista dal successivo art. 12".
"Art. 11. - Il diritto alla indennità si acquista solo quando l'impiegato o il commesso abbia compiuto nel ruolo delle Dogane due anni di servizio utile agli effetti della pensione.
Per le visitatrici doganali e per il personale dei ruoli transitori, il diritto alla indennità si acquista dopo due anni di ininterrotto servizio presso l'Amministrazione doganale.
Se l'iscritto sia morto per causa di servizio, prima di avere raggiunto detti limiti, è dovuta ugualmente ai superstiti una indennità nella misura spettante agli iscritti che abbiano compiuto il minimo di due anni di servizio.
Quando l'impiegato o il commesso abbia compiuto nel ruolo delle Dogane due anni di servizio si tiene conto, agli effetti della misura dell'indennità, anche degli anni di servizio anteriore all'ammissione nel ruolo predetto, utili per la pensione secondo le disposizioni in vigore".
"Art. 12. - L'indennità di cui all', lettera a), sarà corrisposta all'avente diritto a norma dell'art. 11 in relazione al numero degli anni di servizio utili a pensione, anche se prestati dopo il raggiungimento del limite massimo per conseguire il diritto a pensione; a tal fine, nel computo della durata del servizio, la frazione di anno superiore a sei mesi è considerata come anno intero.
La misura dell'indennità spettante all'iscritto, per ogni anno di servizio e secondo la categoria di appartenenza nel momento della liquidazione, si ottiene moltiplicando il coefficiente di seguito indicato per l'ammontare delle entrate, di cui al punto a) dell'articolo 4, verificatesi nell'anno anteriore a quello della definitiva cessazione dal servizio dell'iscritto:
personale ruolo ordinario, gruppi A, B, C............... 0,00023 25
personale ruolo transitorio, I, II, III categoria....... 0,00019 75
personale ruolo ordinario, subalterno....................0,00017 44
personale ruolo transitorio, IV categoria............... 0,00014 00
visitatrici doganali.................................... 0,00007 00
La indennità di cui al secondo comma del presente articolo non può essere inferiore alla media delle indennità calcolate, a parità di condizioni, nel triennio precedente all'anno in cui è avvenuta la cessazione dal servizio dell'iscritto; ove risulti inferiore, la differenza sarà compensata con la riserva attuale della gestione indennità aumentata di quella stabilita alla lettera d) dell'art. 4.
All'accertamento dell'anzianità di servizio per la determinazione dell'indennità, provvede il Consiglio di amministrazione.
Agli impiegati e commessi che lascino definitivamente il servizio prima di avere acquisito diritto a pensione escluso i casi di passaggio ad altro impiego dello Stato o di dimissioni - la misura della indennità è aumentata del 50%.
Ai superstiti degli impiegati e commessi deceduti in attività di servizio, prima di avere compiuto 40 anni di servizio pensionabile, la indennità è calcolata sulla base massima di 40 annualità, limitatamente al coniuge superstite, non separato legalmente per sua colpa, o, in mancanza, ai figli minori di 25 anni o permanentemente inabili al lavoro ed alle figlie nubili".
"Art. 15. - Le sovvenzioni di cui alla lettera b) dell' saranno corrisposte:
1) nei casi di gravi malattie e infortuni degli iscritti al Fondo, con speciale riguardo a coloro che si trovano in aspettativa per infermità;
2) nei casi di malattia o infortuni, di comprovata gravità e durata, dei membri di famiglia degli iscritti al Fondo purchè conviventi ed a carico del capo famiglia;
3) nei casi di decesso dell'iscritto o di un membro di famiglia (coniuge, figli, genitori) già convivente e a carico e nei casi di decesso del personale doganale in pensione; in tali casi, sarà immediatamente concessa a titolo di contribuzione alle spese funerarie, dietro presentazione da parte dell'interessato di apposita istanza, redatta in carta semplice, corredata dell'atto di morte e dello stato di famiglia, una speciale sovvenzione nella misura fissa da stabilirsi annualmente dal Consiglio di amministrazione secondo la disponibilità di cui al precedente art. 4, lettera b).
In caso di decesso dell'iscritto o del pensionato la sovvenzione anzidetta spetta al coniuge superstite, purchè non separato legalmente per sua colpa, in mancanza, sarà corrisposta agli aventi diritto secondo il disposto dell'art. 13.
Nei casi di morte, non per causa di servizio dell'iscritto che 100 abbia compiuto il servizio stabilito dall'art. 11, la sovvenzione sarà aumentata del 20%;
4) il Consiglio di amministrazione, secondo le disponibilità per sovvenzioni del Fondo, potrà, con particolari norme stabilite anno per anno, destinare somme per i seguenti fini:
a) istruzione dei figli degli iscritti al Fondo qualora risulti documentato che nella sede di residenza di questi ultimi manchino i relativi corsi di studio e che i beneficiandi non siano ripetenti;
b) ricoveri in istituti di istruzione dei figli degli iscritti al Fondo deceduti in servizio, limitatamente ad un solo orfano per ogni famiglia;
c) conferimento per concorso, tra i figli degli iscritti al Fondo che dimostrino particolare tendenza agli studi, di borse per corsi di scuole medie e di istruzione superiore (Università, Accademie, Istituti ai quali si acceda con il diploma di scuola media superiore);
d) istituzione di concorsi a premi a favore degli iscritti al Fondo che presentino pubblicazioni relative ad argomenti economico-finanziari, con particolare riguardo a quelli di carattere doganale".
"Art. 19. - Tutte le cariche nel Consiglio di amministrazione, nel Collegio sindacale e nei Comitati consultivi circoscrizionali, tranne quella del segretario del Consiglio di amministrazione, sono gratuite e non comportano, quindi, diritto ad indennità di presenza per le sedute dei rispettivi organi".
"Art. 22. - L'anno finanziario dei Fondo di previdenza comincia al 1 gennaio e termina al 31 dicembre.
Nell'adunanza dell'aprile il presidente deve sottoporre all'approvazione del Consiglio il rendiconto relativo all'esercizio già scaduto.
Il rendiconto approvato sarà pubblicato nel "Bollettino ufficiale delle dogane e delle imposte indirette".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-12-04;1263#art-1