Art. 3
Disposizioni transitorie
In vigore dal 5 feb 1955
L'esercizio finanziario del 1954 si considera iniziato il 1 luglio del 1953 con termine al 31 dicembre 1954 per una durata straordinaria di 18 mesi; tale prolungamento non influirà sulla determinazione della indennità prevista dal secondo comma dell'art. 12 modificato ai termini del precedente .
I membri elettivi dell'attuale Consiglio di amministrazione del fondo e dell'attuale Collegio sindacale, nominati il 1 luglio 1952, a seguito della modifica apportata all'art. 22 restano in carica fino alla fine del terzo esercizio finanziario scadente al 31 dicembre 1955, salvo rielezione.
Le indennità liquidate, dal 1 gennaio 1950 fino alla data della entrata in vigore del presente decreto a favore degli iscritti al Fondo che hanno abbandonato il servizio, a favore delle vedove, dei figli minorenni, maggiorenni inabili permanentemente al lavoro o figlie nubili di iscritti deceduti in servizio, sono integrate col pagamento agli interessati della eventuale differenza in più che sarebbe loro spettata se si fosse applicato il presente decreto.
Qualora, l'avente diritto alla integrazione, già iscritto al Fondo, fosse deceduto, tale integrazione sarà dovuta al coniuge superstite non separato legalmente per sua colpa, o, in mancanza, ai figli che all'atto della entrata in vigore del presente decreto siano minorenni, maggiorenni inabili permanentemente al lavoro e figlie nubili.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 4 dicembre 1954
EINAUDI
SCELBA - TREMELLONI - VIGORELLI
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1955
Atti del Governo, registro n. 88, foglio n. 57. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-12-04;1263#art-3