Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 5 feb 1955
La misura delle indennità stabilite dall'art. 12 del regolamento, modificato ai termini del precedente , ha effetto per i casi di cessazione dal servizio o di decesso verificatisi a decorrere dalla data della entrata in vigore del presente decreto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-12-04;1263#art-2