Art. 4

In vigore dal 29 gen 1955
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero vengano a cessare, o diventino insufficienti per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente , sarà senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare e con l'obbligo, per l'ente sovventore, di corrispondere ad esso il trattamento di cessazione che possa eventualmente spettargli. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella, Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 16 ottobre 1954 EINAUDI ERMINI - GAVA Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1955 Atti del Governo, registro n. 88, foglio n. 24. - CARLOMAGNO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-10-16;1235#art-4

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