Art. 3
In vigore dal 29 gen 1955
Qualora, allo scadere del decennio di validità della convenzione, il titolare del posto di cui al precedente rivesta il grado 8°, il rinnovo della convenzione medesima s'intenderà subordinato alla condizione che i contributi in essa previsti vengano adeguati al trattamento economico annesso a tale grado.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-10-16;1235#art-3