Art. 1

In vigore dal 29 gen 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni; Veduto l', sub art. 13-bis, della legge 24 giugno 1950, n. 465; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Decreta: . È approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Milano il 21 febbraio 1953 per la parte relativa al finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-10-16;1235#art-1

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