Art. 2
In vigore dal 29 gen 1955
È istituito ai sensi dell', sub art. 13-bis, della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario riservato all'insegnamento di medicina legale e delle assicurazioni, presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano, in aggiunta a quelli indicati nella tabella A annessa al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172 (convertito nella legge citata), e successive modificazioni e integrazioni.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-10-16;1235#art-2