Art. 5
In vigore dal 1 ott 1954
La sistemazione nei ruoli speciali transitori di cui all', non riguarda coloro i quali prestano la loro opera presso l'Amministrazione per gli aiuti internazionali, con incarichi, anche continuativi, che non facciano sorgere veri e propri rapporti di impiego.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 luglio 1954
EINAUDI
SCELBA - GAVA
Visto, ai Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 settembre 1954
Atti del Governo, registro n. 86, foglio n. 21. - TEMPESTA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-07-31;834#art-5