Art. 1
In vigore dal 1 ott 1954
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 e la legge 5 giugno 1951, n. 376;
Visto l'art. 87 della Costituzione della Repubblica;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
.
Per i servizi dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali (A.A.I.), dipendente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono istituiti i seguenti ruoli speciali transitori:
1) per i Servizi centrali:
ruolo centrale del personale amministrativo di gruppo A;
ruolo centrale del personale tecnico (ingegneri e architetti) di gruppo A;
ruolo centrale del personale amministrativo (coadiutori) di gruppo B;
ruolo centrale del personale d'ordine di gruppo C;
ruolo centrale del personale subalterno;
2) per i Servizi periferici:
ruolo periferico del personale amministrativo di gruppo A;
ruolo periferico del personale tecnico (ingegneri e architetti) di gruppo A;
ruolo periferico del personale amministrativo (coadiutori) di gruppo B;
ruolo periferico del personale d'ordine di gruppo C;
ruolo periferico del personale subalterno.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-07-31;834#art-1