Art. 1

In vigore dal 1 ott 1954
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 e la legge 5 giugno 1951, n. 376; Visto l'art. 87 della Costituzione della Repubblica; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: . Per i servizi dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali (A.A.I.), dipendente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono istituiti i seguenti ruoli speciali transitori: 1) per i Servizi centrali: ruolo centrale del personale amministrativo di gruppo A; ruolo centrale del personale tecnico (ingegneri e architetti) di gruppo A; ruolo centrale del personale amministrativo (coadiutori) di gruppo B; ruolo centrale del personale d'ordine di gruppo C; ruolo centrale del personale subalterno; 2) per i Servizi periferici: ruolo periferico del personale amministrativo di gruppo A; ruolo periferico del personale tecnico (ingegneri e architetti) di gruppo A; ruolo periferico del personale amministrativo (coadiutori) di gruppo B; ruolo periferico del personale d'ordine di gruppo C; ruolo periferico del personale subalterno.
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