Art. 2

In vigore dal 1 ott 1954
Salvo il disposto dell' della legge 5 giugno 1951, n. 376, per il collocamento nei ruoli speciali transitori, di cui al precedente articolo, sono richiesti i seguenti titoli di studio: per il collocamento nei ruoli - centrale e periferico - del personale amministrativo di gruppo A, uno dei seguenti diplomi di laurea o titolo ad essi equipollente: giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche; per il collocamento nei ruoli - centrale e periferico - del personale tecnico (ingegneri e architetti) di gruppo A, uno dei seguenti diplomi di laurea o titolo ad esso equipollente: ingegneria, architettura; per il collocamento nei ruoli - centrale e periferico - del personale amministrativo di gruppo B (coadiutori), uno dei seguenti diplomi di licenza di Istituto medio di secondo grado: maturità classica, scientifica artistica, abilitazione magistrale (o titolo equivalente in base agli ordinamenti vigenti anteriormente al regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054), abilitazione tecnica commerciale, industriale, agraria, nautica, per geometri (o titoli corrispondenti in base all'ordinamento vigente anteriormente alla legge 15 giugno 1931, n. 889). Per i ruoli del personale di gruppo C si prescinde dal possesso del titolo di studio ai sensi dell' del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-07-31;834#art-2

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