Art. 4

In vigore dal 1 ott 1954
La Commissione di cui all', comma secondo, della legge 5 giugno 1951, n. 376, per il collocamento nei ruoli speciali transitori degli impiegati non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e composta da un consigliere di Stato o della Corte dei conti, con funzioni di presidente, e da due funzionari di ruolo di gruppo A della Amministrazione dello Stato, di grado non inferiore al quinto, scelti preferibilmente fra quelli in servizio presso la Presidenza dei Consiglio dei Ministri.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-07-31;834#art-4

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