Art. 3
In vigore dal 16 mar 1954
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, oppure vengano meno per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo e soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del relativo titolare. In tale caso l'importo dell'eventuale trattamento di cessazione dal servizio, che possa spettare ai titolare del posto medesimo, sarà a carico dell'ente finanziatore.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 dicembre 1953
EINAUDI
SEGNI - GAVA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1954
Atti del Governo, registro n. 81, foglio n. 124. - PALLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-12-10;1101#art-3