Art. 2
In vigore dal 16 mar 1954
È istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento della radioattività, in aggiunta a quelli indicati per la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Milano nella tabella lettera D annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-12-10;1101#art-2