Art. 1
In vigore dal 16 mar 1954
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 17 settembre 1936, n. 1893;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;
Decreta:
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È approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Milano il 31 marzo 1953 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Milano.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-12-10;1101#art-1