Art. 1

In vigore dal 16 mar 1954
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni; Visto il regio decreto 17 settembre 1936, n. 1893; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Decreta: . È approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Milano il 31 marzo 1953 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Milano.
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