Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 16 mar 1954
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, oppure vengano meno per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo e soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del relativo titolare. In tale caso l'importo dell'eventuale trattamento di cessazione dal servizio, che possa spettare ai titolare del posto medesimo, sarà a carico dell'ente finanziatore. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 10 dicembre 1953 EINAUDI SEGNI - GAVA Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1954 Atti del Governo, registro n. 81, foglio n. 124. - PALLA
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