Art. 3
In vigore dal 28 apr 1954
Il testo dell'art. 20 del regolamento approvato con il regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244, è sostituito dal seguente:
"La rivendicazione dei diritti di priorità deve essere menzionata nella domanda di brevetto.
Il brevetto viene concesso senza menzione della priorità qualora entro sei mesi dal deposito della domanda non vengano prodotti, nelle forme dovute, i documenti indicati nel primo comma del precedente art. 11 o negli articoli 16 e 19.
Qualora la priorità di un deposito originariamente fatto in un altro Stato venga comunque rifiutata, nel brevetto dovrà farsi analoga annotazione del rifiuto".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-10-20;1145#art-3