Art. 1
In vigore dal 28 apr 1954
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, contenente il testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali;
Visto il regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244, col quale venne approvato il testo delle disposizioni regolamentari in materia di brevetti per invenzioni industriali;
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia e per la difesa;
Decreta:
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L'art. 14 del regolamento approvato con regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244, è soppresso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-10-20;1145#art-1