Art. 2

In vigore dal 28 apr 1954
Il testo dell'art. 15 del richiamato regolamento 5 febbraio 1940, n. 244, è sostituito dal seguente: "Quando all'estero siano state depositate separate domande, in date diverse, per le varie parti di una stessa invenzione, il diritto di priorità può essere rivendicato con una unica domanda se vi sia unità d'invenzione. Nel caso che con una sola domanda siano rivendicati più depositi e non si riscontri l'unità inventiva di cui al primo comma, alle nuove domande separate è applicabile l'art. 29 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-10-20;1145#art-2

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