Art. 7
In vigore dal 28 apr 1954
Nel caso previsto dall'art. 29 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, l'Ufficio centrale dei brevetti assegna per la presentazione della domanda della invenzione prescelta nonché delle domande delle rimanenti invenzioni un termine non superiore a sei mesi dalla data dell'invito di limitazione della domanda.
Il termine suddetto non potrà, in ogni caso, essere superiore a sei mesi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Napoli, addì 20 ottobre 1953
EINAUDI
PELLA - MALVESTITI - AZARA - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1954
Atti del Governo, registro n. 82, foglio n. 103. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-10-20;1145#art-7