Art. 7

In vigore dal 28 apr 1954
Nel caso previsto dall'art. 29 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, l'Ufficio centrale dei brevetti assegna per la presentazione della domanda della invenzione prescelta nonché delle domande delle rimanenti invenzioni un termine non superiore a sei mesi dalla data dell'invito di limitazione della domanda. Il termine suddetto non potrà, in ogni caso, essere superiore a sei mesi. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Napoli, addì 20 ottobre 1953 EINAUDI PELLA - MALVESTITI - AZARA - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: AZARA Registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1954 Atti del Governo, registro n. 82, foglio n. 103. - CARLOMAGNO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-10-20;1145#art-7

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