Art. 4
In vigore dal 10 set 1953
Le costruzioni, i cui lavori devono essere iniziati nei termini previsti dall'art. 13 della legge 8 marzo 1949, n. 75, devono entrare in esercizio entro trentadue mesi dalla data di inizio dei lavori.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 25 giugno 1953
EINAUDI
- PELLA - VANONI - ZOLI PACCIARDI CAMPILLI - LA MALFA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1953
Atti del Governo, registro n. 78, foglio n. 134. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-06-25;603#art-4