Art. 2

In vigore dal 10 set 1953
Le costruzioni possono essere ammesse ai benefici di legge, salvo quanto disposto nel comma seguente devono essere di tonnellaggio non inferiore a venticinque tonnellate di stazza lorda ed avere apparato motore di potenza non inferiore a 110 cavalli asse. Possono essere ammessi ai benefici non oltre trenta motopescherecci da adibirsi prevalentemente alla pesca a cianciolo, di tonnellaggio non inferiore a dieci tonnellate di stazza lorda con motore di potenza adeguata e comunque non inferiore a venticinque cavalli asse. Le navi di cui al primo comma del presente articolo devono raggiungere alle prove velocità di miglia otto se munite di apparato motore non superiore a 200 ca valli asse normali e velocità di miglia nove se munite di apparato motore di potenza superiore a 200 cavalli asse normali. Le navi di cui al secondo comma del presente articolo devono avere velocità alle prove non inferiore a miglia sei.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-06-25;603#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo