Art. 3

In vigore dal 10 set 1953
Le navi munite di apparato motore di potenza compresa fra 110 e 140 cavalli asse devono essere fornite dei seguenti impianti e attrezzature: a) ghiacciaia di capacità adeguata; b) verricello a trasmissione cardanica; c) impianto elettrico, approvato dal R.I.Na., in tutti i locali; d) serbatoi di acqua potabile sistemati in posizione protetta, della capacità minima di litri cinquecento; e) alloggi e sistemazioni igieniche adeguate; f) cavi di acciaio di lunghezza non inferiore a metri mille per ogni tamburo; g) quattro reti completamente armate e relativi, accessori; h) due archetti o gruette e quattro porte divergenti. Le navi munite di apparato motore di potenza superiore a 140 ed inferiore a 200 cavalli asse oltre agli impianti ed attrezzature di cui ai precedenti punti b), c), d), e), f), g) e h) devono essere fornite di impianto frigorifero e di installazione radiotelefonica. Le navi munite di apparato motore di potenza pari o superiore a 200 cavalli assi devono essere fornite di ecometro o ittioscopio e di tutti gli impianti ed attrezzature previste dal comma precedente, salvo per quanto riguarda i cavi di acciaio che devono essere di metri 1500 per ogni tamburro ed i serbatoi di acqua potabile che devono avere capacità minima di litri mille.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-06-25;603#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo