Art. 3
In vigore dal 10 set 1953
Le navi munite di apparato motore di potenza compresa fra 110 e 140 cavalli asse devono essere fornite dei seguenti impianti e attrezzature:
a) ghiacciaia di capacità adeguata;
b) verricello a trasmissione cardanica;
c) impianto elettrico, approvato dal R.I.Na., in tutti i locali;
d) serbatoi di acqua potabile sistemati in posizione protetta, della capacità minima di litri cinquecento;
e) alloggi e sistemazioni igieniche adeguate;
f) cavi di acciaio di lunghezza non inferiore a metri mille per ogni tamburo;
g) quattro reti completamente armate e relativi, accessori;
h) due archetti o gruette e quattro porte divergenti.
Le navi munite di apparato motore di potenza superiore a 140 ed inferiore a 200 cavalli asse oltre agli impianti ed attrezzature di cui ai precedenti punti b), c), d), e), f), g) e h) devono essere fornite di impianto frigorifero e di installazione radiotelefonica.
Le navi munite di apparato motore di potenza pari o superiore a 200 cavalli assi devono essere fornite di ecometro o ittioscopio e di tutti gli impianti ed attrezzature previste dal comma precedente, salvo per quanto riguarda i cavi di acciaio che devono essere di metri 1500 per ogni tamburro ed i serbatoi di acqua potabile che devono avere capacità minima di litri mille.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-06-25;603#art-3