Art. 1
In vigore dal 10 set 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 5 della legge 2 aprile 1953, n. 212, relativa alla ulteriore proroga della legge 8 marzo 1949, n. 75, recante provvedimenti a favore della industria delle costruzioni navali e dell'armamento;
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il tesoro, finanze, giustizia, difesa, industria e commercio e commercio estero;
Decreta:
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La rinnovazione del naviglio peschereccio di cui all', lettera b), della legge 2 aprile 1953, n. 212, comprende la costruzione di nuove unità e la sostituzione, su unità in esercizio; degli apparati motori indicati nei secondo comma dell', lettera b), soprarichiamato.
Per attuare la rinnovazione di cui sopra, devono essere osservate, per la costruzione di nuove unità, le norme contenute negli articoli seguenti.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-06-25;603#art-1