Art. 6

In vigore dal 11 set 1953
Al personale iscritto nel ruolo transitorio sono applicabili, per tutto quanto non espressamente disposto col presente decreto, tutte le disposizioni previste dalle vigenti norme sullo stato giuridico, sull'ordinamento gerarchico e sul trattamento economico degli impiegati civili dello Stato e quelle contemplate nel decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804.
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