Art. 1
In vigore dal 11 set 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 marzo 1951, con il quale sono stati approvati gli elenchi definitivi del personale subalterno di ruolo già addetto al soppresso Commissariato per i servizi del Ministero della Real Casa e per l'amministrazione dei beni già costituenti la dotazione della Corona, proposto per il trasferimento nei ruoli transitori da istituirsi presso il Ministro dell'agricoltura e delle foreste - Corpo forestale dello Stato - e del personale operaio permanente, già alle dipendenze di detto Commissariato, proposto anch'esso per il passaggio al Ministero suindicato;
Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visti i regi decreti 24 dicembre 1921, n. 2114 e 31 dicembre 1921, n. 2262, e successive modificazioni;
Vista la legge 9 agosto 1948, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1949, n. 412;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'agricoltura e le foreste e per il tesoro;
Decreta:
.
Presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Corpo forestale dello Stato - è istituito, a decorrere dal 1 gennaio 1950, il ruolo transitorio per il personale subalterno di ruolo, già addetto ai soppresso Commissariato per i servizi del Ministero della Real Casa e per l'amministrazione dei beni già costituenti la dotazione della Corona, indicato nell'elenco approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 marzo 1951.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-05-02;604#art-1