Art. 5
In vigore dal 11 set 1953
Ai soli fini dell'attribuzione delle qualifiche di ufficiale o di agente di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza previste per i membri del Corpo forestale dello Stato dall'art. 13 del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, il sorvegliante capo è equiparato al sottufficiale del Corpo forestale dello Stato e il sorvegliante di 1ª classe, il sorvegliante di 2° classe e il sorvegliante di 38 classe sono equiparati alle guardie scelte e alle guardie di detto Corpo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-05-02;604#art-5