Art. 7

In vigore dal 11 set 1953
Il personale operaio permanente (salariato), già addetto al suddetto Commissariato, proposto per il passaggio al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Corpo forestale dello Stato - compreso nell'elenco approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 marzo 1951, passa, a decorrere dal 1 gennaio 1950, alle dipendenze di detta Amministrazione con le attribuzioni e il trattamento economico goduti all'atto del passaggio. A detto personale sono applicabili tutte le disposizioni previste dalle vigenti norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della. Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 maggio 1953 EINAUDI DE GASPERI - FANFANI PELLA Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1953 Atti del Governo, registro n. 78, foglio n. 128. - CARLOMAGNO
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