Art. 6
In vigore dal 1 set 1953
Qualora la convenzione di cui al precedente non sia rinnovata alla scadenza, oppure vengano a cessare o diventino insufficienti, per qualsiasi motivo, i contributi degli Enti sovventori, la Facoltà e i posti di cui al precedente sono senz'altro soppressi, con la conseguente cessazione dal servizio dei rispettivi titolari.
In tal caso, l'importo dell'eventuale trattamento di cessazione dal servizio, che possa spettare ai titolari dei posti medesimi, sarà a carico degli Enti finanziatori.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 marzo 1953
EINAUDI
SEGNI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1953
Atti del Governo, registro n. 78, foglio n. 98. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-03-11;572#art-6