Art. 4

In vigore dal 1 set 1953
Sono istituiti, a decorrere dalla data del presente decreto, per la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Perugia, due posti di professore di ruolo, ai sensi degli articoli 63, secondo comma e 100, secondo comma, del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, e tre posti di assistente ordinario, ai sensi dell'-sub art. 13-bis della legge 24 giugno 1950, n. 465.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-03-11;572#art-4

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