Art. 1
In vigore dal 1 set 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;
Veduto il regio decreto 29 luglio 1937, n. 1439;
Veduto il regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1754;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;
Decreta:
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È approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione, stipulata in Perugia il 29 marzo 1952, per il finanziamento della Facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali (corsi di laurea in scienze naturali ed in scienze biologiche), che viene istituita, a norma dell'articolo seguente, presso l'Università di Perugia.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-03-11;572#art-1