Art. 5
In vigore dal 1 set 1953
Con successivo provvedimento, da emanare ai sensi dell'art. 63, ultimo comma, del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, saranno apportate al riparto dei posti di professore di ruolo assegnati all'Università di Perugia le modificazioni necessarie in relazione alla nuova situazione degli insegnamenti e degli studi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-03-11;572#art-5