Art. 8
In vigore dal 5 ago 1954
Alla spesa di L. 57.195.000 necessaria per il funzionamento degli istituti di cui ai precedenti , verrà fatto fronte con i normali stanziamenti di bilancio previsti per le nuove istituzioni di scuole e istituti di istruzione tecnica per l'anno 1951-52.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 22 febbraio 1953
EINAUDI
SEGNI - PELLA - SCELBA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1954
Atti del Governo, registro n. 84, foglio n. 87. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-02-22;1273#art-8