Art. 7

In vigore dal 5 ago 1954
Le istituzioni, i riordinamenti, le aggregazioni e le soppressioni previste nei precedenti , hanno effetto a decorrere dal 1 ottobre 1951.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-02-22;1273#art-7

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