Art. 1

In vigore dal 5 ago 1954
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione tecnica; Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e approva il testo unico della legge comunale e provinciale; Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739; Veduto il regio decreto 14 settembre 1941, n. 1039, col quale si modificano i termini in relazione alla data di inizio dell'anno scolastico; Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento degli istituti di istruzione tecnica già in atto, per esigenze di servizio, con i relativi organici, dal 1 ottobre 1951; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro; Decreta: . Sono istituiti: a) un Istituto tecnico agrario statale in Eboli; b) un Istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo e per geometri statale in Fermo; c) un Istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo statale in Massa. Nelle tabelle A e B (prospetto 1) annesse al presente decreto, firmate, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, sono indicati, per ciascuno degli istituti suddetti, i corsi completi, le specializzazioni e i posti di ruolo.
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