Art. 6

In vigore dal 5 ago 1954
Alle istituzioni e riordinamenti di cui ai precedenti si applicano le norme stabilite dagli del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038. I contributi a carico dello Stato per gli istituti di cui ai precedenti sono fissati nella misura indicata nella tabella D annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.
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