Art. 4
In vigore dal 18 nov 1953
Con decreto dei Ministri per la pubblica istruzione e per il tesoro verranno apportate agli organici complessivi delle scuole e dei corsi secondari di avviamento professionale statali, le modificazioni derivanti dall'applicazione del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 febbraio 1953
EINAUDI
SEGNI - SCELBA - PELLA
Visto, il Guardasigilli: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1953
Atti del Governo, registro n. 79, foglio n. 77. - PALLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-02-10;817#art-4