Art. 2

In vigore dal 18 nov 1953
Gli oneri relativi alla somministrazione, manutenzione ed arredamento dei locali, illuminazione, riscaldamento e spese varie di ufficio, nonché gli stipendi al personale amministrativo e di servizio, faranno carico ai rispettivi Comuni, a norma dell'art. 91 lettera F) del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale.
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