Art. 3
In vigore dal 18 nov 1953
A decorrere dal 1 ottobre 1950, sono soppresse le scuole e i corsi secondari di avviamento professionale e i relativi posti di organico di cui alle tabelle C e D annesse al presente decreto, firmate, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-02-10;817#art-3