Art. 1
In vigore dal 18 nov 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vedute le leggi 7 gennaio 1929, n. 8 e 22 aprile 1932, n. 490, sull'ordinamento delle scuole e dei corsi secondari di avviamento professionale;
Veduto il regio decreto 14 settembre 1941, n. 1059, col quale si modificano i termini in relazione alla data di inizio dell'anno scolastico;
Veduto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1946, n. 528, concernente l'istituzione di scuole e istituti di istruzione secondaria con insegnamento in lingua tedesca nella provincia di Bolzano;
Considerata la necessità di provvedere, in rapporto alle esigenze locali, per l'anno scolastico 1950-51, alla istituzione e soppressione di scuole e corsi secondari di avviamento professionale;
Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento delle scuole e dei corsi secondari di avviamento professionale già in atto, con relativi organici, dal 1 ottobre 1950, per esigenze di servizio;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;
Decreta:
.
A decorrere dal 1 ottobre 1950, sono istituite le scuole e i corsi secondari di avviamento professionale e i relativi posti di organico di cui alle tabelle A-1, A-2 e B, annesse al presente decreto, firmate, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-02-10;817#art-1